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Regio decreto 1156/1938

Art. 31 — Personale militare ed assimilato imbarcato su navi mercantili

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/31parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 31. Personale militare ed assimilato imbarcato su navi mercantili. (Tabella G, n. 4). Il personale imbarcato per equipaggiare in tutto o in parte navi mercantili requisite, noleggiate o comunque impiegate a scopo militare o catturate, si considera imbarcato su Regie navi in armamento ed ha diritto agli assegni di vitto stabiliti dal presente regolamento, salvo che esistano, particolari convenzioni con gli armatori nel qual caso valgono queste ultime. Gli assegni personali, dovuti al personale di cui sopra, compreso quello assimilato, sono indicati nella Tabella G, n. 4, e si corrispondono con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, in quanto applicabili. I militari del C. R. E. M. ricevono quelli previsti per il personale imbarcato su Regie navi in armamento in relazione al grado rivestito ed agli incarichi disimpegnati.

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