Regio decreto 1156/1938
Art. 27 — Assegni di cancelleria pei Comandi navali e Segreterie dettaglio
Art. 27. Assegni di cancelleria pei Comandi navali e Segreterie dettaglio. 1. - Per far fronte alle spese di cancelleria per i Comandi navali e le Segreterie dettaglio, sono assegnate le somme mensili di cui alla tabella M, annessa al presente regolamento. Le somme stabilite dalla tabella indicano la spesa massima mensile che puo' sostenersi per il predetto titolo. 2. - I comandi complessi di nuova istituzione e le unita' di nuovo armamento sono autorizzati a procedere a titolo di primo impianto ad acquisti di cancelleria per un importo pari al doppio dell'assegno mensile previsto dalla tabella M, lett. A indipendentemente da quest'ultimo. Le spese debbono essere giustificate con le fatture di acquisto vistate dal Comandante della nave.
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