Regio decreto 1156/1938
Art. 24 — Assegni per movimenti di materiali e di combustibili solidi
Art. 24. Assegni per movimenti di materiali e di combustibili solidi. 1. - Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.R.E.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 1 per ogni tonnellate o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata. La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto, approvato dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto. 2. - E' pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori, nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite da personale militare: a) nel caso di solo imbarco o solo sbarco L. 1,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata; b) nel caso di solo stivaggio nei carbonili, di movimenti fra i vari carbonili della nave L. 0,80 per ogni tonnellata; c) nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili, di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco L. 2 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato; d) nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra, spettano in complesso, per le tre operazioni L. 3 per tonnellata. Il pagamento del compenso predetto e' effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto. 3. - Al personale del C.R.E.M. che su di una nave requisita o noleggiata, o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone e di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni: Sottufficiali . . . . L. 1,50 Sottocapi e comuni . » 1 - Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, nonche' di quello previsto dalla tabella G, n. 3.
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