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Regio decreto 596/1938

Art. 8 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 8

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/8parte di Regio decreto 596/1938
Art. 8. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 8). (R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 5). I sottotenenti di cui al precedente articolo, che non superino i corsi di applicazione o di perfezionamento, cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti, d'ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento. Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo pero' la promozione a tenente con un anno di ritardo in confronto a quello che sarebbe loro spettato a norma dell'art. 7. Coloro, invece, i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della scuola ed a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, ottenere il trasferimento nel ruolo ufficiali di sussistenza o nel corpo di amministrazione, nei limiti dei posti vacanti nei relativi ruoli, ferma restando, l'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 5 circa le aliquote di nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente dei suddetti corpi,

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