Regio decreto 596/1938
Art. 48 — Testo unico 1929, art. 24
Art. 48. (Testo unico 1929, art. 24). Con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, previo parere del Consiglio di Stato, sara' provveduto a stabilire l'ordinamento degli istituti militari, la durata dei corsi di applicazione, dei corsi tecnico-professionali, dei corsi superiori tecnici per il servizio tecnico armi e munizioni e per il servizio studi ed esperienze del genio, nonche' le modalita' di funzionamento dei corsi suddetti. Nel frattempo, in quanto possibile, saranno applicate le norme attualmente in vigore.
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