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Regio decreto 596/1938

Art. 45 — R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2953, art. 3

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/45parte di Regio decreto 596/1938
Art. 45. (R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2953, art. 3). (R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, art. 1). I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i senatori e i deputati in carica, gli accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili (a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, sentito il Ministro per le finanze) a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di eta' e prescidendo dalla presentazione dei titoli di studio. I prefetti del Regno, i professori ordinari delle universita', i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono pero' aver superato il cinquantacinquesimo anno di eta'. Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, dovra' dai medesimi essere compiuto senza corresponsione di assegni.

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