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Regio decreto 596/1938

Art. 43 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/43parte di Regio decreto 596/1938
Art. 43. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 5). Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non rivestano grado di ufficiale del Regio esercito e che alla data 1° novembre 1934-XIII erano in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa, possono conseguire la nomina diretta a sottotenente di complemento, purche' siano dichiarati idonei dopo aver frequentato un corso pratico di accertamento della loro capacita' professionale, secondo le norme stabilite dal regolamento. Gli ufficiali di cui sopra, nominati sottotenenti di complemento, non prestano servizio di prima nomina.

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