Regio decreto 596/1938
Art. 30 — R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850. art. 4
Art. 30. (R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850. art. 4). (R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, art. 2 e art. 8). Qualora, mediante i concorsi per titoli ed esami indicati nel secondo comma del precedente articolo, non sia possibile coprire tutti i posti riservati, giusta l'articolo stesso, ai subalterni in servizio nelle colonie, i residui posti disponibili sono ricoperti mediante concorso per soli titoli fra i subalterni stessi, in possesso dei requisiti di cui al primo comma del precedente articolo. Per detti ufficiali il limite massimo di eta', stabilito per la nomina ad ufficiale dall'art. 1, n. 2°, e' portato da ventotto a trentacinque anni. I vincitori del concorso seguono le sorti dei sottotenenti in servizio permanente reclutati dai sottufficiali, di cui all'art. 9.
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