Regio decreto 596/1938
Art. 21 — R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2395, art. 8
Art. 21. (R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII. n. 2395, art. 8). In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina ad aspirante ufficiale di complemento e la promozione a sottotenente possono essere effettuate anche per coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di eta'.
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