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Regio decreto 596/1938

Art. 18 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/18parte di Regio decreto 596/1938
Art. 18. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub. 21). (Legge 16 gennaio 1936-XIV. n. 93, art. 1 sub 23, ultimo comma). Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni: 1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono; 2° aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo; 3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione della guerra; 4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento. Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima, nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non puo' essere inferiore, in ogni caso, ad un mese.

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