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Regio decreto 596/1938

Art. 12 — Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 15

ELI /it/regio-decreto/1938/03/14/596/art/12parte di Regio decreto 596/1938
Art. 12. (Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 15). I tenenti in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, tra i giovani forniti dei seguenti titoli di studio: a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV; b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924-III, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-11, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV; c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924-III o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25. Dopo la nomina i tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di sanita' militare, i tenenti veterinari sono inviati a frequentare un corso presso la scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi. I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presse la scuola di applicazione. Ai tenenti nominati in base al presente articolo e' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente. Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianita' nel grado suddetto quella del decreto con il quale la nomina viene effettuata, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.

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