Regio decreto 329/1938
Art. 86 — Se le condizioni di cui al n
Art. 86. Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 85 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 91, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.
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