Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 329/1938Art. 82
Regio decreto 329/1938

Art. 82 — Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto di militari alle armi o in c…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/82parte di Regio decreto 329/1938
Art. 82. Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto di militari alle armi o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate. Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'. Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorita' militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 81 Art. 83 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.