Regio decreto 329/1938
Art. 77 — Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermita' presunte sanabili …
Art. 77. Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermita' presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.
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