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Regio decreto 329/1938

Art. 73 — Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di eta', possono in temp…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/73parte di Regio decreto 329/1938
Art. 73. Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di eta', possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi. Quelli di essi che rimpatrino sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio. In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

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