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Regio decreto 329/1938

Art. 65 — Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicame…

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Art. 65. Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore del presente testo unico.

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