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Regio decreto 329/1938

Art. 61 — Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, pro…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/61parte di Regio decreto 329/1938
Art. 61. Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando: l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente testo unico; la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV del presente testo unico; l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75; l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per coloro che siano arruolati e che si trovino nei casi previsti dall'art. 85, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto e' prescritto dal precedente art. 32.

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