Regio decreto 329/1938
Art. 53 — I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per procl…
Art. 53. I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.
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