Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 329/1938Art. 53
Regio decreto 329/1938

Art. 53 — I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per procl…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/53parte di Regio decreto 329/1938
Art. 53. I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 52 Art. 54 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.