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Regio decreto 329/1938

Art. 44 — I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che …

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Art. 44. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di eta' che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. I giovani di cui al presente articolo debbono pero' essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno eta' minore di quella presunta.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗

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