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Regio decreto 329/1938

Art. 30 — Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in al…

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Art. 30. Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino.

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