Regio decreto 329/1938
Art. 27 — Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennita' di L
Art. 27. Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennita' di L. 20 sempreche', dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennita' di missione.
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