Regio decreto 329/1938
Art. 203 — Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art
Art. 203. Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 170 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presentino dentro tale termine.
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