Regio decreto 329/1938
Art. 197 — I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettono, senza giustif…
Art. 197. I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata sino al doppio. La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione post-militare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione. Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione post-militare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo. In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.
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