Regio decreto 329/1938
Art. 193 — I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni o…
Art. 193. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni. La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
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