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Regio decreto 329/1938

Art. 191 — Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/191parte di Regio decreto 329/1938
Art. 191. Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi. Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.

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