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Regio decreto 329/1938

Art. 183 — Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a t…

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Art. 183. Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000.

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