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Regio decreto 329/1938

Art. 18 — La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedent…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/18parte di Regio decreto 329/1938
Art. 18. La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.

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