Regio decreto 329/1938
Art. 162 — Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in s…
Art. 162. Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.
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