Regio decreto 329/1938
Art. 150 — Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennit…
Art. 150. Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. 1000. Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000. Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto. Sulle medesime indennita' possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.
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