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Regio decreto 329/1938

Art. 144 — I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 possono essere …

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Art. 144. I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 159. Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

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