Regio decreto 329/1938
Art. 142 — E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo intedetermina…
Art. 142. E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo intedeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.
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