Regio decreto 329/1938
Art. 122 — I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art
Art. 122. I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 119 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.
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