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Regio decreto 329/1938

Art. 116 — Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il dispo…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/116parte di Regio decreto 329/1938
Art. 116. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 114 e 115) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

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