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Regio decreto 329/1938

Art. 113 — Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle arm…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/113parte di Regio decreto 329/1938
Art. 113. Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano: studenti di universita' o di istituti d'istruzione superiore, o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica ed ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

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