Regio decreto 329/1938
Art. 105 — Contraggono la ferma di anni tre: a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art
Art. 105. Contraggono la ferma di anni tre: a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 159; b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi; c) i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e di rieducazione; d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni; e) i musicanti effettivi non sottufficiali; f) i caporali maniscalchi.
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