Regio decreto 329/1938
Art. 101 — La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani …
Art. 101. La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo di eta'. E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta', e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di eta'. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
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