Regio decreto 329/1938
Art. 1
TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO. DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. Sono soggetti alla leva: a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'; b) coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza; c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita. Non sono soggetti alla leva: d) coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici; e) coloro che, in applicazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto per i loro figli e discendenti dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle Isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, giusta le leggi ad essi relative.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196 relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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