Regio decreto 2616/1937
Art. 54 — Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti puo' essere deliberata dal presidente in carica al …
Art. 54. Nei casi di assoluta urgenza, la concessione dei prestiti puo' essere deliberata dal presidente in carica al tasso di interesse ordinario del 5%. Il Consiglio di amministrazione e' chiamato a ratificare l'operato del presidente e, ove vi concorrano le circostanze di cui all'art. 52, puo' proporre al Ministro per l'aeronautica la riduzione del tasso d'interesse. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Ministro per l'aeronautica: Mussolini.
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