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Regio decreto 2616/1937

Art. 51 — Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la Cassa ufficiali applica sull'import…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/51parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 51. Per far fronte ai rischi che si incontrano nell'esercizio del credito, la Cassa ufficiali applica sull'importo lordo del prestito concesso una ritenuta, una volta tanto, da destinarsi al fondo di garanzia nella seguente misura: 1 - % se la durata del prestito non supera i 12 mesi; 1,20% se la durata del prestito non supera i 24 mesi; 1,40% se la durata del prestito non suspera i 20 mesi; 1,60% se la durata del prestito non supera i 48 mesi; 1,80% se la durata del prestito non supera i 60 mesi. Se la durata e' superiore ai 60 mesi, la percentuale aumenta, di 30 centesimi per ogni anno o frazione di anno dell'ulteriore durata. Sui prestiti concessi sara' applicato inoltre l'interesse del 5% annuo a scalare. Tanto l'ammontare degli interessi quanto quello della ritenuta fondo garanzia saranno detratti dalla somma concessa in prestito all'atto della concessione.

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