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Regio decreto 2616/1937

Art. 21 — Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo i cui assegni sono a carico di bilanci di altre Amministra…

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Art. 21. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo i cui assegni sono a carico di bilanci di altre Amministrazioni il pagamento alla Cassa ufficiali sara' effettuato dalle Amministrazioni dalle quali gli ufficiali medesimi dipendono. Sara' cura della Cassa ufficiali di richiedere agli enti che li hanno in amministrazione il versamento delle ritenute dovute da ciascuno di essi.

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