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Regio decreto 2616/1937

Art. 14 — Nelle scritture contabili della Cassa ufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore …

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Art. 14. Nelle scritture contabili della Cassa ufficiali i rinvestimenti in titoli dovranno essere iscritti al valore nominale. La differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore nominale sara' iscritta in apposito conto che costituisce il « fondo oscillazione titoli ».

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