Regio decreto 1706/1937
Art. 52 — Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 52. (Art. 24, legge 6 giugno 1932, n. 656). (Articolo unico, n. 13°, legge 25 gennaio 1934, n. 186). Gli articoli 40, 43 e 44, primo comma, del presente Testo unico sono applicabili anche ai commissari governativi di cui all'articolo precedente.
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