Regio decreto 1826/1937
Art. 9 — Ai liberi professionisti di cui alla lettera b) dell'art
Art. 9. Ai liberi professionisti di cui alla lettera b) dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, puo' essere attribuito il grado di: a) sottotenente; b) tenente, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni sei; c) capitano, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni diciotto; d) maggiore, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni ventidue, e superino apposito esperimento. Il limite minimo di esercizio professionale richiesto per il grado di tenente, capitano e maggiore, e' ridotto di anni quattro per i laureati in giurisprudenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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