Regio decreto 1826/1937
Art. 7 — Per le ammissioni prevedute dalle lettere a) e b) degli articoli 4 e 5 del R
Art. 7. Per le ammissioni prevedute dalle lettere a) e b) degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, hanno la precedenza i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1826/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.