Regio decreto 1826/1937
Art. 40 — Ai fini della prestazione del giuramento di fedelta' degli ufficiali del corpo in congedo della giustizia mil…
Art. 40. Ai fini della prestazione del giuramento di fedelta' degli ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare resta stabilito: sono dispensati dal prestare un nuovo giuramento tutti coloro che, al momento della nomina ad ufficiali della giustizia militare, gia' rivestivano grado di ufficiale in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica e che avevano gia' prestato giuramento; sono altresi' dispensati i magistrati e i cancellieri in servizio attivo della giustizia militare, che abbiano gia' prestato il giuramento prescritto per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, ancorche' nella loro qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo del soppresso corpo della giustizia militare o di militarizzati ai sensi del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494. Tutti gli altri presteranno il prescritto giuramento di fedelta' con le modalita', che saranno stabilite dal Ministero della guerra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 8 luglio 1937 - Anno XV VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1937 - Anno XVI Atti del Governo, registro 391, foglio 11. - MANCINI. -
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1826/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.