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Regio decreto 1826/1937

Art. 33 — Per l'applicazione dell'art

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/33parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 33. Per l'applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra; di concerto, rispettivamente, con il Ministro per la marina e per l'aeronautica nel caso che l'ufficiale nominato appartenga all'una, o all'altra di queste forze armate.

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