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Regio decreto 1826/1937

Art. 29 — Il ruolo ausiliario e' costituito, in tutto o in parte, dal Ministro per la guerra (nei casi di cui all'artic…

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/29parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 29. Il ruolo ausiliario e' costituito, in tutto o in parte, dal Ministro per la guerra (nei casi di cui all'articolo 2, ultimo capoverso, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2397), con suo decreto, col quale rende esecutiva la graduatoria dei designati indicata negli articoli 26 e 27, limitatamente in ogni grado e categoria, alle necessita' del servizio della giustizia militare. All'atto della costituzione del ruolo ausiliario della giustizia militare, alle persone indicate nel comma precedente e' attribuito con decreto Reale il grado, per cui erano stato designate. Qualora constatate necessita' del servizio della giustizia militare rendano necessarie di superare i limiti di cui al primo comma, il Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare, ha facolta' di aumentarlo, senza superare il numero dei posti disponibili in ciascuna categoria e in ciascun grado, di cui all'articolo 22, rendendo esecutiva la graduatoria per gli altri designati, il cui richiamo sia ravvisato indispensabile; e ad essi e' attribuito senz'altro il grado, che loro compete come ufficiali della giustizia militare, a tenore del comma precedente.

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