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Regio decreto 1826/1937

Art. 27 — La graduatoria e' sottoposta dal Regio avvocato generale militare all'approvazione del Ministro per la guerra

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/27parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 27. La graduatoria e' sottoposta dal Regio avvocato generale militare all'approvazione del Ministro per la guerra. Il Ministro, prima di decidere, puo' richiedere il parere alla commissione di cui all'art. 14 del presente decreto, in conformita' del quale il Regio avvocato generale militare formulera', a seconda dei casi, proposta successiva.

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