Regio decreto 1826/1937
Art. 27 — La graduatoria e' sottoposta dal Regio avvocato generale militare all'approvazione del Ministro per la guerra
Art. 27. La graduatoria e' sottoposta dal Regio avvocato generale militare all'approvazione del Ministro per la guerra. Il Ministro, prima di decidere, puo' richiedere il parere alla commissione di cui all'art. 14 del presente decreto, in conformita' del quale il Regio avvocato generale militare formulera', a seconda dei casi, proposta successiva.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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