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Regio decreto 1826/1937

Art. 25 — Il Regio avvocato generale militare, ricevuta la comunicazione o la domanda di cui al precedente articolo, di…

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/25parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 25. Il Regio avvocato generale militare, ricevuta la comunicazione o la domanda di cui al precedente articolo, dispone perche' il concorrente, qualora gia' non rivesta il grado di ufficiale, sia sottoposto a visita da parte dell'autorita' sanitaria militare, al fine di accertarne i requisiti di idoneita' fisica, e assume, in quanto occorra, ogni altra notizia atta ad accertarne i meriti, rimettendo i singoli fascicoli col proprio parere al Ministro per la guerra. Il Ministro, se aderisce alla proposta di accoglimento e se concorre l'assenso del Ministro da cui il funzionario dipende, restituisce il fascicolo al Regio avvocato generale militare perche' tenga presente l'aspirante nella formazione della graduatoria per i singoli gradi.

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