Regio decreto 1826/1937
Art. 25 — Il Regio avvocato generale militare, ricevuta la comunicazione o la domanda di cui al precedente articolo, di…
Art. 25. Il Regio avvocato generale militare, ricevuta la comunicazione o la domanda di cui al precedente articolo, dispone perche' il concorrente, qualora gia' non rivesta il grado di ufficiale, sia sottoposto a visita da parte dell'autorita' sanitaria militare, al fine di accertarne i requisiti di idoneita' fisica, e assume, in quanto occorra, ogni altra notizia atta ad accertarne i meriti, rimettendo i singoli fascicoli col proprio parere al Ministro per la guerra. Il Ministro, se aderisce alla proposta di accoglimento e se concorre l'assenso del Ministro da cui il funzionario dipende, restituisce il fascicolo al Regio avvocato generale militare perche' tenga presente l'aspirante nella formazione della graduatoria per i singoli gradi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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