Regio decreto 1826/1937
Art. 15 — L'esperimento di cui ai precedenti articoli 8 e 9 consiste nella prova prescritta dall'art
Art. 15. L'esperimento di cui ai precedenti articoli 8 e 9 consiste nella prova prescritta dall'art. 15 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, rispettivamente per i magistrati e per i cancellieri, e si applicano ad esso le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 20 e quelle dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, modificate con l'art. 15, n. 1, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243. L'esperimento ha luogo in Roma avanti a una commissione composta in conformita' dell'art. 14 del R. decreto 26 gennaio 1931-IX, n. 122, sostituito, per l'esperimento degli aspiranti alla categoria cancellieri, a uno dei due magistrati del tribunale supremo militare il cancelliere capo presso il tribunale medesimo. Funziona, in ogni caso, come segretario un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1826/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.